Home > News > Decreto Requisiti Minimi 2026: cosa cambia per impianti e riscaldamento dal 3 giugno
Decreto Requisiti Minimi 2026: cosa cambia per impianti e riscaldamento dal 3 giugno
Quale decreto sostituisce il DM 2015?
Il DM 28 ottobre 2025 raccoglie in un unico testo coordinato le disposizioni prima distribuite in quattro provvedimenti distinti: il DM 26 giugno 2015, il D.Lgs. 199/2021 sulle fonti rinnovabili, il D.Lgs. 257/2016 e il D.Lgs. 102/2014 sull'efficienza energetica. Il risultato è un Allegato 1 completo che copre involucro, impianti, rinnovabili e infrastrutture di ricarica in modo organico, eliminando le sovrapposizioni che generavano incertezza applicativa.
Il decreto recepisce la Direttiva europea 844/2018 (EPBD III) e aggiorna le norme tecniche di riferimento. Una delle novità di metodo: le nuove versioni di UNI/TS 11300 si applicheranno automaticamente 180 giorni dopo la loro pubblicazione, senza bisogno di un nuovo decreto ministeriale. Per chi segue la normativa energetica da anni, questa automaticità cambia il modo in cui tenere aggiornati i propri strumenti di calcolo.
Cosa cambia dal 3 giugno 2026: il confronto prima e dopo
Ecco i principali cambiamenti rispetto al DM 2015, punto per punto:
- Ponti termici - Prima: calcolo forfettario con maggiorazione del 5-10% sulle dispersioni termiche. Dopo: calcolo esplicito con coefficienti lineici (ψ) per 5-11 tipologie a seconda del livello di intervento, zona climatica e posizione dell'isolante (metodo UNI EN ISO 10211).
- Trasmittanza media involucro (H't) - Prima: valore limite unico per zona climatica e rapporto S/V. Dopo: modulato in funzione della percentuale di superficie vetrata (range 9-100%), senza penalizzare gli edifici con ampie vetrate tipici del terziario.
- Fotovoltaico obbligatorio - Prima: 20 W/m² sia per residenziale che per non residenziale. Dopo: 50 W/m² per il residenziale, 100 W/m² per il non residenziale.
- Pompe di calore e impianti termici - Prima: requisiti nazionali parzialmente disallineati rispetto alla normativa europea. Dopo: allineamento esplicito alla Direttiva Ecodesign 2009/125/CE e al Regolamento UE 2017/1369; efficienza valutata su base stagionale (SCOP/ηs), non più solo in condizioni di laboratorio.
- Sistemi BACS - Prima: obbligatori solo nelle nuove costruzioni non residenziali oltre una certa soglia. Dopo: obbligatori anche per ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici non residenziali con potenza degli impianti termici superiore a 290 kW.
- Infrastrutture di ricarica elettrica - Prima: assenti dalla normativa energetica degli edifici. Dopo: predisposizione obbligatoria (1 kW per posto auto) per edifici residenziali con più di 10 posti auto; installazione effettiva di punti di ricarica per edifici non residenziali con parcheggi pubblici.
I nuovi requisiti per le pompe di calore
Tra i tecnici e i privati circola una domanda ricorrente: le pompe di calore già installate o in fase di acquisto sono ancora conformi dopo il 3 giugno 2026? La risposta dipende dal tipo di intervento, non dalla macchina in sé.
Il DM 28 ottobre 2025 non introduce soglie SCOP proprie: rimanda ai regolamenti europei di ecodesign già vigenti (Direttiva 2009/125/CE e Regolamento UE 2017/1369), rendendoli però vincolanti in modo esplicito nel quadro normativo nazionale. La differenza concreta rispetto al DM 2015 riguarda il metodo di valutazione dell'efficienza. Prima era sufficiente verificare il COP in condizioni standardizzate di laboratorio.
Dal 3 giugno 2026, il rendimento va valutato su base stagionale tramite parametri come SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) ed ηs (efficienza energetica stagionale), che considerano i carichi parziali, i cicli di sbrinamento e i consumi degli ausiliari sull'intera stagione di riscaldamento. Una macchina apparentemente performante sul datasheet può non soddisfare i requisiti se il rendimento stagionale reale scende sotto le soglie europee.
Per chi deve installare un impianto in una nuova costruzione o avviare una ristrutturazione importante dopo il 3 giugno, vale la pena verificare che la pompa di calore scelta sia già certificata secondo i requisiti ecodesign aggiornati. Le pompe di calore aria/acqua di SIC Sistemi, come la COMPACT CRE, producono acqua calda sanitaria fino a 60°C con accumulo da 200 a 300 litri e sono progettate per garantire un'efficienza stagionale elevata. Per chi vuole integrare la fonte solare, Helio COMPACT combina pannello solare termodinamico e pompa di calore: funziona 24 ore su 24, anche in assenza di irraggiamento diretto, catturando energia dall'aria, dalla pioggia e dalla radiazione diffusa.
Ventilazione meccanica controllata: perché il decreto la rafforza
Il DM 28 ottobre 2025 ribadisce la centralità della VMC per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti di primo livello. Il riferimento è il mantenimento dei parametri termo-igrometrici degli ambienti e della qualità dell'aria interna, in linea con le indicazioni della futura Direttiva EPBD IV. Non si tratta di un obbligo nuovo, ma di un rafforzamento del quadro esistente: un progetto di nuova costruzione che non preveda un sistema VMC con recupero di calore fatica a soddisfare i requisiti complessivi di efficienza energetica, perché il calcolo energetico integra ora in modo più stretto la prestazione dell'impianto di ventilazione con quella dell'involucro.
SIC Sistemi produce unità di ventilazione meccanica con recupero di calore ad alto rendimento per applicazioni residenziali e terziarie. La CFR-HE+ è un'unità a doppio flusso con efficienza termica avanzata, mentre la CFR-PHE+ integra uno scambiatore entalpico per recuperare sia il calore sensibile che quello latente, utile in climi con elevata escursione termica. Entrambe le soluzioni rispondono alle esigenze dei nuovi edifici che puntano al contenimento dei consumi in linea con i requisiti del decreto.
BACS: l'automazione degli edifici obbligatoria anche nelle ristrutturazioni
Il decreto estende l'obbligo dei sistemi BACS di classe B minima (norma UNI EN ISO 52120-1) agli interventi di ristrutturazione e riqualificazione di edifici non residenziali con potenza nominale degli impianti termici superiore a 290 kW. Sotto il DM 2015, questo obbligo era limitato alle sole nuove costruzioni. I BACS consentono di monitorare, registrare e adeguare in continuo i consumi energetici, rilevando le perdite di efficienza prima che diventino significative.
La condizione economica resta invariata: il sistema deve avere un tempo di ritorno semplice inferiore a 6 anni, calcolato al netto degli incentivi disponibili. Per le strutture industriali, alberghiere o terziarie che stanno pianificando interventi di riqualificazione energetica, questo è un requisito da valutare in fase preliminare di progetto. Inserirlo a lavori avviati è quasi sempre più costoso e tecnicamente vincolante.
Cosa succede ai progetti presentati prima del 3 giugno 2026?
Il decreto prevede un regime transitorio chiaro: i progetti per i quali il titolo abilitativo (permesso di costruire, SCIA, comunicazione di inizio lavori) è stato richiesto prima del 3 giugno 2026 continuano ad applicare il DM 26 giugno 2015, senza necessità di adeguamento. Questo vale anche se i lavori iniziano o proseguono dopo quella data.
Il punto critico riguarda le varianti progettuali. Se dopo il 3 giugno 2026 viene presentata una variante che incide sulla prestazione energetica dell'edificio, i nuovi requisiti si applicano alla variante, anche su un progetto approvato con il vecchio decreto. Si tratta di uno degli aspetti che sta generando più dubbi nei cantieri già avviati, ed è opportuno verificare la posizione con il tecnico progettista prima di procedere a qualsiasi modifica.
Per i privati che stanno valutando una ristrutturazione, la scadenza del 3 giugno 2026 non è motivo di allarme: chi presenta la pratica edilizia entro quella data opera ancora sotto il regime del 2015. Ma chi punta a una ristrutturazione profonda nei prossimi mesi farebbe bene a confrontarsi già con i nuovi parametri, perché molti dei requisiti del DM 2025 riguardano scelte impiantistiche difficilmente modificabili a struttura completata.